Art. 5.
(Cofinanziamento degli interventi regionali).

      1. Ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono autorizzati, a valere sul Fondo, trasferimenti diretti alle regioni di cui all'articolo 2, a titolo di contributo straordinario per il cofinanziamento, nei limiti del 70 per cento, delle leggi regionali in favore dell'area della Magna Grecia.